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Trasferimenti Internazionali: disposizioni FIBA più stringenti

17 Febbraio 2022

Accende i riflettori sui Procuratori/Agenti sportivi la Federazione Internazionale Basket che in materia di trasferimenti internazionali ha deciso di monitorare l’attività degli intermediari tra società e atleti per garantire che questi ultimi siano rappresentati in modo adeguato.

Scattato il 1° febbraio scorso, il controllo non si limita a una statistica di “buona” rappresentanza. Dal 1° luglio 2022 l’accertamento si accompagnerà a una sanzione amministrativa che puo’ arrivare fino a un max di 1000 CHF (franchi svizzeri) a carico delle Società sportive che faranno richiesta di nulla osta internazionale (LoC) con informazioni imprecise sull’Agente.

Approssimazione e genericità, dunque, avranno la loro contropartita nella multa impartita dalla FIBA che con questo deterrente si pone l’obiettivo di verificare l’esatta applicazione del proprio Regolamento Interno secondo cui nei trasferimenti in ambito internazionale devono essere utilizzati solo i servizi degli Agenti FIBA.

I trasgressori sono avvertiti. Dalla stagione sportiva 22-23 il Regolamento Internazionale sarà rigorosamente applicato, e come recepito dal Regolamento Esecutivo Tesseramento agli artt. 28 e 29: “è responsabilità della Società che richiede/concede il nulla osta internazionale fornire il nome, la nazionalità e il numero di licenza FIBA del Procuratore dell’atleta, qualora quest’ultimo se ne avvalga.”

Nel caso in cui l’atleta non abbia un agente, questa informazione dovrà in ogni caso essere indicata sul modulo federale T-FNO predisposto per la richiesta di nulla osta.

A scanso di equivoci le richieste di nulla osta internazionale che non riportino alcun dato sul Procuratore/Agente o su cui venga indicato un Procuratore/Agente non autorizzato dalla Federazione Internazionale e non autorizzato CONI/FIP, non saranno processate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

UTN